La preparazione al sostegno non é un optional, l’insegnante ha rinunciato all’incarico

Abbiamo letto nell’articolo del Gazzettino di Treviso apparso l’8 novembre la rinuncia di un insegnante che a fronte della sua impreparazione a insegnare a una studente con autismo grave ha rinunciato all’incarico. Questo non ci sorprende dato che l’assegnazione degli insegnanti non é fatta in base alla preparazione ma in base alla graduatoria. L’insegnante ha dimostrato onestà  e serietà rinunciando a un incarico a  cui non era preparato.

Quando ci sono gravi disabilità sociali é  indispensabile avere personale adeguatamente formato che abbia gli attrezzi del mestiere per una didattica mirata. Ci scandalizza  la dichiarazione del preside che ha commentato “chi sceglie di fare l’insegnante sa fin da subito che la gavetta prevede pure questi passaggi  ”

Uno studente con autismo dovrebbe  fare da cavia al primo arrivato che non ha alcuna preparazione? Ci sembra che nella scuola di tutti il termine inclusione ha un significato  preciso che comporta un’organizzazione  e non una improvvisazione. Proprio a Treviso l’associazione Angsa Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ha fatto innumerevoli corsi formativi dedicati agli insegnanti e c’è  uno Sportello  Autismo scuola dedicato alla didattica. Non si può  assegnare personale che non ha la preparazione per seguire disabilità che necessitano di una preparazione specifica.

Gli allievi con disabilità mentale sono trattati molto peggio di quelli sensoriali. Una sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, n.5851/ 2018, pubblicata in data 11/10/2018, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo di Catanzaro n.208 del 2/2/2016, dando ragione e soddisfazione economica alla famiglia che aveva rifiutato una docente che era specializzata si, ma con la “solita” specializzazione polivalente, che si pretende debba essere buona per tutte le disabilità, ma che non aveva titoli tiflologici (tiflotecnica e tiflodidattica) né pratica con gli allievi non vedenti. Si noti che accanto all’insegnante di sostegno era presente in rapporto uno a uno anche l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione specializzata in tiflologia. Ma seconda la sentenza non bastava.

La scuola, che per l’anno scolastico precedente 2014/15, in mancanza di insegnanti con la specializzazione polivalente, aveva assegnato all’allieva come sostegno una dottoressa che aveva la specializzazione in tiflotecnica e tiflodidattica e che in precedenza era stata l’assistente alla autonomia e alla comunicazione fornita dal Comune. Nell’anno scolastico seguente, avendo la disponibilità di un’insegnante con la specializzazione polivalente in graduatoria, la scuola aveva destinato quest’ultima all’allieva, interrompendo la continuità.

I genitori rifiutavano la nuova insegnante e chiedevano al TAR di Catanzaro di sospendere la nomina dell’insegnante polivalente, di riaffermare il diritto dell’allieva ad avere l’assegnazione di un insegnante di sostegno “in lingua”, specialista cioè in tiflologia, e di risarcire i danni subiti dall’allieva.

Il TAR aveva emesso un decreto cautelare “ante causam” con il quale veniva ordinato al MIUR di assegnare un insegnante di sostegno specializzato in tiflologia e la direzione scolastica, pur avendo molto pubblicizzato l’intenzione di assumere un insegnante con simile esperienza, non era riuscita a trovarne uno disponibile. L’unica dottoressa presentatasi vantava la specializzazione in tiflologia ma non aveva il titolo di specializzazione polivalente: pertanto l’amministrazione rifiutava di assumerla, attenendosi da bravi burocrati alla normativa vigente. La situazione era veramente kafkiana, dove il rispetto delle norme formali andava a danno della sostanza.

Per fortuna il Comune ha messo a disposizione la Dottoressa esperta 25 ore su 30, col ruolo di assistente all’autonomia e alla comunicazione. Ma l’allieva restava scoperta per 5 ore. Il Consiglio di Stato ha quantificato il danno subito in 3.000 euro, condannando il MIUR a pagare.

La sentenza riferisce che già nel precedente anno 2013/14 vi era stata una sentenza per simile situazione e in conclusione offre validissime motivazioni che si invita a leggere nel sito di GRUSOL //www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5870

Conoscendo quanto sia difficile l’inclusione scolastica di un’allieva con autismo, molto più difficile che quella di un’allieva non vedente, si dovrebbe a maggior ragione pretendere sempre che l’insegnante di sostegno sia specializzata non soltanto formalmente, con la specializzazione polivalente, ma anche con la specializzazione “specifica” consigliata dalla Linea guida n. 21 dell’Istituto superiore di sanità per l’autismo. Si dovrebbe inoltre pretendere che vi sia anche la presenza di un educatore o meglio dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione altrettanto specializzati. Questa misura non avrebbe maggiori costi rispetto a quelli oggi sostenuti, salvo che per la formazione specifica degli operatori, che già oggi sono retribuiti per stare in rapporto uno a uno con l’allievo per moltissime ore la settimana, ma che spesso non sanno come comportarsi con un allievo con autismo.

Auspichiamo la dovuta attenzione nell’assegnazione di personale con adeguata preparazione, che contribuirà  a una didattica mirata e  a una qualità  migliore della scuola di tutti.

Sonia Zen Presidente Angsa Veneto

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