Svolta Consiglio di Stato: l’inerzia della ASL produce anche danno non patrimoniale
Non solo rimborsi delle spese sostenute dalle famiglie, ma riconoscimento del pregiudizio umano e personale causato dall’inerzia della sanità pubblica. È questo il passaggio più rilevante di una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) che interviene sul diritto alla cura delle persone con disturbo dello spettro autistico. La decisione riguarda il caso di un minore con autismo e patologia genetica rara, per il quale la famiglia aveva più volte chiesto alla ASL l’attivazione di un progetto terapeutico adeguato. Di fronte al protrarsi del silenzio amministrativo, i genitori erano stati costretti a ricorrere a terapie private per garantire la continuità delle cure.
Nel confermare l’illegittimità dell’inerzia e il diritto al risarcimento delle spese sostenute, il Consiglio di Stato valorizza anche le conseguenze non economiche del ritardo: l’impatto sulla serenità familiare, lo stress prolungato, l’incertezza e il carico emotivo imposto ai genitori per supplire alle carenze del servizio pubblico. Secondo i giudici, una volta ricevuta la richiesta di presa in carico, la ASL ha l’obbligo di concludere il procedimento entro un termine ragionevole. Il superamento ingiustificato di tale termine non rappresenta una mera disfunzione organizzativa, ma una condotta illegittima capace di ledere diritti fondamentali. La sentenza rafforza così il principio secondo cui il diritto alla cura non può dipendere dalla capacità delle famiglie di sopportare, anche sul piano umano, l’inefficienza amministrativa, aprendo la strada a una più ampia considerazione del danno non patrimoniale nei contenziosi sanitari.

